Art. 2
In vigore dal 18 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la seconda frase è soppressa;
2)
l’ è modificato come segue:
a)
alla lettera a) è aggiunto il seguente comma:
«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4450.»;
b)
alla lettera b) è aggiunto il seguente comma:
«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4451.»;
c)
alla lettera c) è aggiunto il seguente comma:
«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4452.»;
d)
alla lettera d) è aggiunto il seguente comma:
«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4453.»;
e)
alla lettera e) è aggiunto il seguente comma:
«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4454.»;
f)
alla lettera f) è aggiunto il seguente comma:
«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002»;
g)
alla lettera g) è aggiunto il seguente comma:
«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4455.»;
3)
all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 e 09.4455, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;»
4)
gli allegati IV, V e VI sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:539:oj#art-2