Art. 2

In vigore dal 18 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la seconda frase è soppressa; 2) l’ è modificato come segue: a) alla lettera a) è aggiunto il seguente comma: «Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4450.»; b) alla lettera b) è aggiunto il seguente comma: «Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4451.»; c) alla lettera c) è aggiunto il seguente comma: «Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4452.»; d) alla lettera d) è aggiunto il seguente comma: «Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4453.»; e) alla lettera e) è aggiunto il seguente comma: «Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4454.»; f) alla lettera f) è aggiunto il seguente comma: «Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002»; g) alla lettera g) è aggiunto il seguente comma: «Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4455.»; 3) all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 e 09.4455, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;» 4) gli allegati IV, V e VI sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
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