Art. 1
In vigore dal 16 giu 2009
Con il presente atto inizia il riesame del regolamento (CE) n. 1905/2003 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, al fine di determinare se e fino a che punto le importazioni di alcole furfurilico, classificato al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90), originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l’esportazione verso la Comunità dalla Henan Hongye Chemical Company Ltd e dalle sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd (codice addizionale TARIC A955) devono essere soggette al dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1905/2003.
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