Art. 1
In vigore dal 15 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 543/2008 è modificato come segue:
a)
all’articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Anteriormente al 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 avvalendosi dei moduli figuranti nell’allegato XII bis del presente regolamento. I risultati sono presentati al comitato di gestione per esame secondo la procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;
b)
è inserito l’allegato XII bis il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:508:oj#art-1