Art. 1
In vigore dal 15 giu 2009
L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 546/2003 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì:
a)
il prezzo di vendita praticato dai centri di imballaggio per le uova della classe A da allevamento in gabbie, corrispondente alla media delle categorie L e M oppure, se la produzione in gabbie non è più rappresentativa, il prezzo di vendita delle uova prodotte da galline ovaiole allevate a terra, specificando che si tratta del prezzo di vendita delle uova da allevamento a terra;
b)
il prezzo di vendita praticato dai centri di macellazione o il prezzo all’ingrosso rilevato sui mercati rappresentativi per i polli interi di classe A detti “65 %”, o per un’altra presentazione di pollo intero qualora quest’ultima sia più rappresentativa.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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