Art. 1

In vigore dal 12 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 639/2003 è così modificato: 1) all’, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (di seguito “animali”) ai sensi dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni degli e degli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (*1) e degli allegati in esso menzionati, nonché delle disposizioni del presente regolamento. (*1)   GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»;" 2) all’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per: a) gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2; b) gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale; c) gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli e da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento».
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