Art. 1
In vigore dal 12 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 639/2003 è così modificato:
1)
all’, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (di seguito “animali”) ai sensi dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni degli e degli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (*1) e degli allegati in esso menzionati, nonché delle disposizioni del presente regolamento.
(*1)
GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»;"
2)
all’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per:
a)
gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2;
b)
gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale;
c)
gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli e da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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