Art. 1
Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004
In vigore dal 9 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 1975/2006 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004
Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, l’articolo 23 bis, paragrafo 1, gli articoli 68, 69, l’articolo 71, paragrafo 2, e l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
2)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004
Ai fini del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’, punti 10, 22 e 23, l’articolo 9, l’articolo 14, paragrafo 1 bis, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Si applicano altresì, mutatis mutandis, l’, punto 1 bis, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l’identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.»;
3)
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12, 15 e 20 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all’informazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l’informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.»;
4)
l’articolo 12 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo. Tuttavia, per la misura contemplata all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, detta percentuale minima deve essere raggiunta a livello di misura.
I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in conformità dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
5)
l’articolo 16 è modificato come segue:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell’articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Agli effetti del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell’ambito di una determinata misura connessa alla superficie sono considerate come un unico gruppo di colture. Tuttavia, se l’importo dell’aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.
2. Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento per il gruppo di colture di cui trattasi supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.
Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.
Se la differenza è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dall’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*1), se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è superiore al 3 % ma non superiore al 30 % della superficie determinata, l’importo da corrispondere è ridotto, per le domande di aiuto relative all’anno civile 2009, di due volte la differenza constatata.
Se tale differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l’anno civile 2009.
(*1)
GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;"
d)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.
Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario è escluso ancora una volta dall’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.
6. L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 5 del presente articolo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»;
6)
l’articolo 17 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo risultante dall’esclusione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»;
7)
l’articolo 18 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se l’inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l’anno civile in corso e per l’anno civile successivo.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
8)
all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai controlli sulla condizionalità si applicano l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l’, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, e gli articoli 41, 42, 43, 46, 47 e 48 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
9)
gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 20
Controlli in loco
1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Si applica il disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e dell’articolo 44, paragrafi 1 bis e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Articolo 21
Selezione del campione di controllo
1. Alla selezione del campione per l’esecuzione dei controlli in loco di cui all’articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 45, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, del regolamento (CE) n. 796/2004.
2. I campioni di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 20 vengono selezionati a partire dal campione di beneficiari già selezionati ai sensi dell’articolo 12, ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.
3. Tuttavia, i campioni di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 20 del presente regolamento possono essere selezionati a partire dalla popolazione di beneficiari che presentano domande di pagamento ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali incombe l’obbligo di rispettare i requisiti o le norme corrispondenti.
4. Si può decidere di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.»;
10)
all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle riduzioni o esclusioni da applicare in seguito all’accertamento di inadempienze si applicano l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l’, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, l’articolo 41 e l’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
11)
gli articoli 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 23
Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo degli aiuti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del medesimo regolamento, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.
Se l’inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Se l’inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.
2. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerati parte, rispettivamente, del campo “ambiente” e del campo “sanità pubblica, salute delle piante e degli animali” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Ciascuno di essi è assimilato ad un “atto” ai sensi dell’, punto 32, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Articolo 24
Cumulo delle riduzioni
In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano in primo luogo le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, in secondo luogo quelle previste dall’articolo 18 del presente regolamento, in terzo luogo quelle per la presentazione tardiva delle domande di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quarto luogo quelle previste dall’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento.»;
12)
l’articolo 27 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5 % della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione per l’intero periodo di programmazione.»;
b)
il paragrafo 5 è soppresso;
13)
all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario;»
14)
è inserito il seguente articolo 28 bis:
«Articolo 28 bis
Relazione di controllo
I controlli in loco di cui alla presente sezione formano oggetto di una relazione di controllo. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
15)
all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l’1 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.»;
16)
l’articolo 31 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile.
Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 27 e 30.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell’ambito della stessa misura per l’anno civile in corso e per l’anno civile successivo.»;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
17)
l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Comunicazioni
Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente:
a)
i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento presentate a norma del titolo I durante il precedente anno civile, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
i)
il numero di domande di pagamento per ciascuna misura, l’importo complessivo controllato nell’ambito di tali domande, nonché la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco a norma degli articoli 12 e 20;
ii)
per il sostegno connesso alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;
iii)
per le misure connesse agli animali, il numero totale di capi ripartito per singolo regime di aiuto;
iv)
i risultati dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18 e 23;
b)
i risultati dei controlli amministrativi effettuati a norma dell’articolo 26 durante il precedente anno civile per le misure di cui al titolo II, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell’articolo 31;
c)
i risultati dei controlli in loco effettuati per le misure di cui al titolo II, pari ad almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione nel precedente anno civile a norma dell’articolo 27, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell’articolo 31;
d)
i risultati dei controlli ex post effettuati a norma dell’articolo 30 durante il precedente anno civile, con l’indicazione del numero di controlli effettuati, dell’importo delle spese verificate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell’articolo 31.»;
18)
l’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36
Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli
1. Se, per un beneficiario, più di un organismo pagatore interviene nella gestione dei diversi pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, all’, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (*2), gli Stati membri assicurano che le inadempienze determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti.
2. Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.
Le informazioni di cui al primo comma possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, possono essere compendiate in una relazione di sintesi.
3. È conservata una pista di controllo sufficiente. Nell’allegato figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.
4. L’organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli effettuati da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.
(*2)
GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»
"
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