Art. 1
In vigore dal 29 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 883/2006 è modificato come segue:
1)
L’articolo 9 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le spese pagate oltre i termini prescritti sono ammissibili al finanziamento comunitario con le seguenti riduzioni dei pagamenti mensili:
a)
quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate nel rispetto dei termini, non è operata alcuna riduzione;
b)
una volta superato il margine del 4 %, le spese supplementari pagate con ritardo sono ridotte secondo le seguenti modalità:
—
le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %,
—
le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %,
—
le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %,
—
le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %,
—
le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
c)
il margine del 4 % di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), è portato al 5 % per i pagamenti il cui termine scade dopo il 15 ottobre 2009.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, per i pagamenti diretti soggetti al massimale netto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*1) si applicano le seguenti modalità:
a)
quando il margine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N + 1 e la parte rimanente del margine supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;
b)
l’importo totale dei pagamenti diretti erogati nell’esercizio finanziario Y, esclusi i pagamenti erogati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 247/2006 (*2) e (CE) n. 1405/2006 (*3), è ammissibile al finanziamento comunitario solo fino a concorrenza dell’importo totale netto dei pagamenti diretti stabilito, per l’anno civile Y-1, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, eventualmente adeguato in conformità dell’articolo 11 dello stesso regolamento;
c)
le spese che superano i limiti di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.
Per gli Stati membri nei quali non è stato fissato alcun massimale netto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il massimale netto di cui al primo comma è sostituito dalla somma dei massimali individuali stabiliti per i pagamenti diretti negli Stati membri interessati.
(*1)
GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16."
(*2)
GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1."
(*3)
GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;"
c)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il limite di cui al paragrafo 2, lettera b).»
2)
All’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’ del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli eventuali interessi maturati che non sono stati pagati in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione (*4) o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono accreditati al FEAGA unitamente alle spese del mese di ottobre dell’esercizio considerato. Se del caso, il tasso di cambio da utilizzare è quello di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
(*4)
GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4.»
"
Storico versioni
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