Art. 1
In vigore dal 28 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 2252/2004 è modificato come segue:
1)
all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.
Sono rilasciati come documenti individuali.
Entro il 26 giugno 2012 la Commissione presenta una relazione sui requisiti per i bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e propone, se necessario, iniziative appropriate al fine di garantire un’impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.
2. I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre due impronte digitali, prese a dita piatte, in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.
2bis. Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali:
a)
i bambini di età inferiore a dodici anni.
Il limite d’età di dodici anni è provvisorio. La relazione di cui all’articolo 5 bis prevede una revisione del limite d’età, se necessario corredata da una proposta intesa a modificare tale limite.
Ferme restando le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 5 bis, gli Stati membri che nella loro legislazione nazionale, adottata prima del 26 giugno 2009, prevedono un limite di età inferiore a dodici anni possono applicare tale limite per un periodo transitorio fino a quattro anni dopo il 26 giugno 2009. Il limite di età durante il periodo transitorio non può tuttavia essere inferiore a sei anni;
b)
le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.
2ter. Qualora il rilevamento delle impronte digitali previste sia temporaneamente impossibile, gli Stati membri consentono il rilevamento delle impronte delle altre dita. Qualora sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte di qualsiasi altro dito, essi possono rilasciare un passaporto temporaneo avente una validità di dodici mesi o inferiore.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
1. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti per il rilascio di passaporti e documenti di viaggio.
2. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente conformemente alle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate a garanzia della dignità della persona interessata, in caso di difficoltà nel rilevamento.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le specifiche tecniche complementari in conformità delle norme internazionali, tra cui in particolare le raccomandazioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2:
a)
ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;
b)
specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;
c)
requisiti qualitativi e norme tecniche comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.»;
4)
all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati biometrici sono rilevati e conservati nel supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio sono usati solo al fine di verificare:
a)
l’autenticità del passaporto o documento di viaggio;
b)
l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che sia necessario il passaporto o un documento di viaggio.
La verifica delle ulteriori caratteristiche di sicurezza è effettuata fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (*1). La mancanza di corrispondenza non pregiudica di per sé la validità del passaporto o del documento di viaggio ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne.
(*1)
GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.»;"
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 5 bis
Entro il 26 giugno 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio approfondito e su vasta scala, realizzato da un’autorità indipendente sotto la supervisione della Commissione, che esamina l’affidabilità e la fattibilità tecnica, anche attraverso una valutazione della precisione dei sistemi in funzione, dell’utilizzazione a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a dodici anni, ivi compreso un confronto dei tassi di respingimento ingiustificato registrati in ciascuno Stato membro, nonché — sulla base dei risultati di tale studio — un’analisi della necessità di norme comuni per quanto riguarda il processo di comparazione. Se necessario, la relazione è corredata di proposte volte ad adeguare il presente regolamento.»;
6)
all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri applicano il presente regolamento:
a)
per quanto riguarda l’immagine del volto: al più tardi diciotto mesi;
b)
per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi trentasei mesi
dall’adozione delle specifiche tecniche complementari di cui all’. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati in precedenza rimane impregiudicata.
Il secondo comma dell’, paragrafo 1, è applicato al più tardi il 26 giugno 2012. Tuttavia, la validità iniziale per il titolare del documento resta impregiudicata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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