Art. 1

Livello di organizzazione dei produttori

In vigore dal 27 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue: 1) all’articolo 53, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell’organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.»; 2) l’articolo 93 è sostituito dal seguente: «Articolo 93 Livello di organizzazione dei produttori Ai fini dell’articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore della produzione ortofrutticola durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati. Soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.» 3) all’articolo 94, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell’articolo 93 del presente regolamento, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull’importo dell’aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell’articolo 103 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.» 4) all’articolo 152 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento, il calcolo del valore della produzione commercializzata dei gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le vendite realizzate nel 2007, 2008 e 2009 include gli aiuti ricevuti in base ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1621/1999 (*1), (CE) n. 1622/1999 (*2), (CE) n. 1535/2003 (*3) e (CE) n. 2111/2003 (*4). Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, con periodi annuali di piani di riconoscimento iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008, l’aiuto annuale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrisponde alla somma del valore delle vendite fatturate nel periodo del 2007 in questione, moltiplicato per il tasso applicabile per il periodo annuale considerato e il valore delle vendite fatturate nel 2008 moltiplicato per il nuovo tasso applicabile per il periodo annuale considerato. 12.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento, i gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007 possono presentare una domanda separata per gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento per gli aiuti alla trasformazione ricevuti in base ai regolamenti (CE) n. 1621/1999, (CE) n. 1622/1999, (CE) n. 1535/2003 e (CE) n. 2111/2003 per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nel caso in cui non fossero stati presi in considerazione nelle domande precedenti. 13.   In deroga all’articolo 53 del presente regolamento, nel caso in cui le organizzazioni di produttori abbiano commercializzato erbe aromatiche elencate nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vale a dire zafferano, timo, fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino e salvia, freschi o refrigerati, nel 2008 e 2009, il valore della produzione commercializzata di tali prodotti per i programmi operativi attuati nel corso di quegli anni corrisponde al valore reale della produzione commercializzata per il periodo di 12 mesi nel corso del quale il programma operativo è stato messo in atto. (*1)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21." (*2)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33." (*3)   GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14." (*4)   GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:441:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo