Art. 1
In vigore dal 26 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:
(1)
All'articolo 3, il paragrafo 1 è soppresso.
(2)
All'articolo 24, paragrafo 3, si aggiunge il seguente comma:
«La prova degli scambi di cui al primo comma deve essere fornita conformemente all'articolo 5, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
(3)
All'articolo 27, si aggiunge il seguente paragrafo:
«Le cauzioni relative ai titoli di esportazione sono svincolate su presentazione della prova di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*2), accompagnata dal documento di trasporto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 che menziona come destinazione gli Stati Uniti d'America.
(*2)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
"
(4)
All'articolo 30, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
«La prova degli scambi di cui al primo comma deve essere presentata conformemente all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.»
(5)
All'articolo 34, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:
«a)
su presentazione della prova di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, accompagnata dal documento di trasporto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 con la precisazione che la destinazione è la Repubblica domenicana;»
(6)
L'allegato II è modificato come segue:
a)
nel gruppo 7, le diciture «0402 91 11 9370, 0402 91 31 9300» sono sostituite da «0402 91 10 9370, 0402 91 30 9300»;
b)
nel gruppo 9, le diciture «0402 99 11 9350, 0402 99 31 9150, 0402 99 31 9300» sono sostitute da «0402 99 10 9350, 0402 99 31 9300»;
c)
i gruppi 8 e 10 sono soppressi.
(7)
L'allegato IV è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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