Art. 1

In vigore dal 25 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 637/2008 è modificato come segue: 1) all’articolo 4, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni.»; 2) all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, se uno Stato membro decide di presentare un progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il suo bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasferito al relativo massimale nazionale, come specificato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, nell’esercizio 2018 e si applica ai pagamenti diretti erogati nel corso dello stesso esercizio. Lo Stato membro in questione trasmette una comunicazione sull’attuazione del programma di ristrutturazione e sulla realizzazione dei suoi obiettivi prima del 1o gennaio 2018.»; 3) all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) i proprietari degli impianti di sgranatura per i quali è stato concesso un aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (*1) nella campagna di commercializzazione 2005/2006, per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente articolo; (*1)   GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.» "
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