Art. 1
In vigore dal 20 mag 2009
Nell'articolo 3 della direttiva 2007/68/CE è aggiunto il comma seguente:
«In deroga a quanto disposto dal secondo comma, gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (*1), immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2010 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.
(*1)
GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»
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