Art. 1

In vigore dal 18 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 50 miliardi EUR.»; 2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Lo Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto alla Commissione e al Comitato economico e finanziario. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro interessato e del programma di riassetto da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione: a) sulla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media; b) sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; c) sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell’attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.»; 3) è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che specifica le condizioni stabilite dal Consiglio a norma dell’articolo 3. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.»; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità sia conforme al programma di riassetto, alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell’articolo 3 e al memorandum di intesa di cui all’articolo 3 bis. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati di tale accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive. Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.»; 5) all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo «5.   Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua Banca nazionale per la gestione del sostegno finanziario a medio termine della Comunità. Esso trasferisce altresì il conto capitale e gli interessi dovuti nell’ambito del prestito in un conto della Banca centrale europea sette giorni lavorativi TARGET2 (*1) prima della data di scadenza corrispondente. (*1)  Come stabilito nell’Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1).»;" 6) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha pertanto il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione a tale sostegno.»
Storico versioni

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