Art. 1
In vigore dal 18 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1)
all'articolo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di LPAI, HPAI o della malattia di Newcastle;
b)
presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di HPAI e della malattia di Newcastle al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (*1); tali isolati virali non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l'importazione di tali prodotti nella Comunità;
(*1)
Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.»
"
2)
Gli allegati I, III e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:411:oj#art-1