Art. 1
Latte
In vigore dal 18 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue:
1)
al titolo IV è aggiunto il seguente capo III:
«
CAPO III
Prodotti animali
Articolo 46 bis
Latte
1. Il latte UHT ricostituito di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 contiene almeno il 15 % di latte vaccino fresco prodotto sul posto.
Il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito di cui trattasi è chiaramente indicato sull’etichetta di vendita.
2. Il latte di cui al paragrafo 1 non può essere esportato fuori dell’arcipelago di Madera.
Articolo 46 ter
Allevamento
1. L’importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi, di cui ai codici NC 0102 90 05 , 0102 90 29 o 0102 90 49 , destinati all’ingrasso nei DOM e a Madera, è esente dai dazi doganali finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne bovina.
2. L’esenzione dai dazi doganali all’importazione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati per almeno 120 giorni nella regione ultraperiferica che ha rilasciato il titolo di importazione.
3. Il beneficio dell’esenzione dai dazi all’importazione è subordinato:
a)
alla dichiarazione scritta dell’importatore o del richiedente, all’arrivo degli animali nei DOM o a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di 120 giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
b)
all’impegno scritto dell’importatore o del richiedente, all’arrivo degli animali, ad indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, l’azienda o le aziende in cui i bovini saranno ingrassati;
c)
alla costituzione, presso l’autorità competente dello Stato membro interessato, di una cauzione il cui importo è fissato nell’allegato VIII bis del presente regolamento per ciascun codice NC ammissibile. L’ingrasso degli animali importati nei DOM e a Madera per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*1).
4. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:
a)
sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 3, lettera b);
b)
non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell’importazione; oppure
c)
sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.
d)
La cauzione è svincolata non appena siano state fornite le prove di cui sopra.
(*1)
GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»;"
2)
all’articolo 47, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili in quel giorno, relativi ai mesi precedenti dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. Essi vengono comunicati elettronicamente alla Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato VIII ter. Se i dati comunicati l’ultimo giorno del mese di gennaio per l’anno civile precedente sono provvisori, essi saranno sostituiti con i dati definitivi mediante un’ulteriore comunicazione, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo successivo.»;
3)
l’articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Articolo 49
Modifica dei programmi
1. Le modifiche dei programmi generali approvati a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate in base alle seguenti considerazioni:
a)
motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;
b)
effetti previsti della modifica;
c)
conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.
Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, gli Stati membri presentano le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Le domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1o agosto di ogni anno.
Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla loro notifica.
Le modifiche possono applicarsi prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.
Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.
2. In deroga al paragrafo 1, per le modifiche di seguito indicate la Commissione valuta le proposte dello Stato membro e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006:
a)
inserimento nel programma generale di nuove misure, azioni, prodotti o regimi di aiuto; e
b)
aumento del livello di sostegno unitario già approvato, per ogni misura, azione, prodotto o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.
Le modifiche così approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda di modifica.
3. Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:
a)
per quanto riguarda i bilanci preventivi di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal regime di approvvigionamento e, di conseguenza, dell’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti;
b)
per quanto riguarda i programmi comunitari a sostegno della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura; e
c)
modifiche conseguenti a una modificazione dei codici e delle denominazioni delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*2) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell’aiuto, sempreché tali modificazioni non comportino una modifica dei prodotti stessi.
Le modifiche di cui al primo comma non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all’anno, tranne nei seguenti casi:
a)
forza maggiore o circostanze eccezionali;
b)
modifica dei quantitativi di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento;
c)
modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
d)
trasferimenti finanziari all’interno delle misure di sostegno alla produzione. Queste ultime modifiche, tuttavia, devono essere notificate entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno civile al quale si riferisce la dotazione finanziaria modificata.
(*2)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»;"
4)
sono inseriti gli allegati VIII bis e XV ter, il cui testo è riportato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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