Art. 1

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità»;

In vigore dal 8 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue: 1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio»; 2) all', il primo comma è modificato come segue: a) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1)   “seminativi”: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*1), a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili; (*1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;" b) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2)   “pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (*2), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (*3) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (*4); (*2)   GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85." (*3)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80." (*4)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.»;" 3) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) tipo di diritto, segnatamente diritti sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento»; 4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, una parcella agricola arborata è considerata come una superficie ammissibile ai fini dei regimi di aiuto per superficie, purché le attività agricole o eventualmente la produzione prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.»; 5) l'articolo 10 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità»; b) il paragrafo 1 è soppresso; 6) all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'agricoltore che intenda richiedere aiuti non nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, bensì di un altro regime di aiuto figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 o l'agricoltore che richieda un sostegno a norma degli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, se dispone di superfici agricole quali definite all', lettera h), del regolamento (CE) n. 73/2009, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici in conformità all'articolo 14 del presente regolamento.»; 7) l'articolo 12 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini dell'identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 7.»; c) al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie.»; 8) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In caso di utilizzazione di superfici ritirate dalla produzione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca la prova richiesta dalle pertinenti normative settoriali.»; 9) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli usi delle superfici contemplati all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell'allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici utilizzate per la coltivazione di canapa destinata alla produzione di fibre o le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma dell'articolo 13 del presente regolamento, vanno dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.»; 10) all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; 11) all'articolo 17 bis, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri possono disporre che la copia del contratto di consegna di cui al paragrafo 1, secondo comma, possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 1o dicembre dell'anno della domanda.»; 12) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Deroga al termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto,dei documenti giustificativi, dei contratti e delle dichiarazioni, nonché al termine ultimo per la modifica della domanda unica In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (*5), se l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni ai sensi del presente titolo, oppure l'ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Il primo comma si applica anche alle domande presentate dagli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 73/2009. (*5)   GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.»;" 13) l'articolo 21 bis è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e in deroga all'articolo 21 del presente regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, nello Stato membro in questione, la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, di detto regolamento e la domanda unica per l'anno considerato debbano essere presentate congiuntamente dall'agricoltore e questi presenti tali domande oltre il termine prestabilito, una riduzione del 4 % per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.»; b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, se una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico a norma di detto articolo è presentata oltre il termine prescritto, una riduzione del 3 % per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.»; c) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «La domanda di partecipazione di cui al primo comma è presentata entro una data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma comunque entro il 15 maggio dell'anno in questione.»; 14) all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;» 15) l'articolo 31 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 31 bis Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in relazione alle domande di aiuto specifico per il cotone ai sensi del titolo IV, capo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni e l'elenco dei soci.»; 16) all'articolo 38, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo.»; 17) all'articolo 49, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; 18) all'articolo 50, il paragrafo 4 è soppresso; 19) l'articolo 51 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente al titolo IV, capo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata. Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi. Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (*6). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato. (*6)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 9.»;" b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al paragrafo 1 non si applicano. Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al paragrafo 1 è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l'importo dei diritti all'aiuto dichiarati.»; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini del presente articolo, qualora un agricoltore che presenta domanda di aiuto per le colture energetiche conformemente all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiara parcelle come ritirate dalla produzione, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento, non consegni il quantitativo previsto di una qualunque materia prima agricola, si considera che non abbia adempiuto ai suoi obblighi per quanto riguarda le parcelle destinate alle colture energetiche o ritirate dalla produzione in relazione a una superficie calcolata moltiplicando la superficie coltivata e da lui utilizzata per la produzione di materie prime per la percentuale delle mancate consegne della materia prima in questione.»; 20) all'articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti: «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»; 21) all'articolo 53, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro. Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»; 22) l'articolo 59 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, terzo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti: «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»; b) al paragrafo 4, secondo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti: «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»; 23) all'articolo 60, paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalle seguenti: «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»; 24) l'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Articolo 63 Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura o per la produzione di qualità di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo. Nel caso in cui siano concessi pagamenti per superficie o per animali, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente parte.»; 25) all'articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dalle seguenti: «Un importo pari a quello della domanda respinta è dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»; 26) all'articolo 65, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora più di un organismo pagatore intervenga nella gestione dei diversi regimi di pagamenti diretti, quali definiti all', lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, e dei pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire un'applicazione adeguata delle disposizioni del presente capo, in particolare per assicurare che un unico tasso di riduzione sia applicato alla totalità dei pagamenti diretti e degli importi stabiliti conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 67, paragrafo 1, terzo comma. Se, per un agricoltore, più di un organismo pagatore interviene nella gestione dei diversi pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, all', lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri assicurano che le infrazioni determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti.»; 27) all'articolo 71, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le riduzioni e le esclusioni ai sensi del titolo IV, capitolo II, si applicano all'importo totale dei pagamenti da erogare nel quadro del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni o alle esclusioni di cui alla lettera a).»; 28) l'articolo 71 bis è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 71 bis Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno» b) il paragrafo 2 è modificato come segue: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le riduzioni o esclusioni ai sensi del titolo IV, capitolo I, si applicano in relazione alle irregolarità;» ii) le lettere e) ed f) sono soppresse; 29) dopo l'articolo 71 bis è aggiunto il seguente articolo 71 ter: «Articolo 71 ter Base di calcolo delle riduzioni dovute alla modulazione, alla disciplina finanziaria e alla condizionalità 1.   Le riduzioni dovute alla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all' del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (*7), nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento si applicano alla somma dei pagamenti cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all'articolo 71 bis del presente regolamento. 2.   L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capitolo II, del presente regolamento. (*7)   GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»;" 30) all'articolo 73, i paragrafi 2 e 8 sono soppressi; 31) all'articolo 78, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il sistema di ripartizione degli importi corrispondenti ai quattro punti percentuali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.»; 32) l'articolo 79 è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:380:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo