Art. 1

In vigore dal 6 mag 2009
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel caso di sovvenzioni: i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione; ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; iii) somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un“operazione”;» 2) sono aggiunti i seguenti commi: «Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50 000 EUR.»
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