Art. 1

Utilizzo essenzialmente agricolo

In vigore dal 6 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue. 1) L’ è modificato come segue: a) la lettera a) è soppressa; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 );» c) la lettera d) è soppressa; d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) “formazioni erbose”, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*1) le formazioni erbose includono i pascoli permanenti; (*1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.» " 2) L’articolo 3 ter è soppresso. 3) Il seguente articolo 3 quater è aggiunto al capitolo 1: «Articolo 3 quater Utilizzo essenzialmente agricolo Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, allorché una superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività diverse da quelle agricole, tale superficie si considera utilizzata essenzialmente a fini agricoli se l’attività agricola può essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola. Gli Stati membri fissano i criteri relativi all’attuazione del disposto del primo comma sul loro territorio.» 4) L’articolo 6 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è modificato come segue: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto che già detiene può essere aumentato.» ii) il terzo comma è soppresso; b) il paragrafo 4 è soppresso. 5) L’articolo 7 è modificato come segue: a) il primo e il secondo comma del paragrafo 1 sono sostituti dai seguenti: «Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all’aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all’aiuto che sarebbero o sarebbero stati loro assegnati in virtù dell’articolo 43 del medesimo regolamento e dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 73/2009. In tal caso, l’agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto che detiene o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti all’aiuto soggetti alle condizioni speciali di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003.» b) il paragrafo 3 è soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il valore unitario dei diritti all’aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l’importo di riferimento dell’agricoltore per il numero di ettari che dichiara.» 6) L’articolo 8 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «I diritti all’aiuto che non sono stati utilizzati vengono riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell’anno civile in cui scade il periodo previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, e dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009.» b) il paragrafo 2 è soppresso. 7) All’articolo 9, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa. 8) All’articolo 12, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «La fissazione definitiva dei diritti all’aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda di diritti entro i termini previsti all’articolo 21 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.» 9) L’articolo 18 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è soppresso; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all’articolo 23 scadano dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l’agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all’aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto o del programma, entro un termine che gli Stati membri fissano e che non può essere posteriore al termine ultimo per la modifica della domanda di aiuto nell’anno successivo.» 10) All’articolo 23 bis, il secondo comma è soppresso. 11) All’articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale.» 12) L’articolo 26 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 50, paragrafo 1, e dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento, definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.» b) il paragrafo 4 è soppresso. 13) L’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Condizioni applicabili al ritiro volontario dalla produzione di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 1.   Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell’anno successivo, nonché le condizioni per l’autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza. 2.   Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l’ambiente sia protetto. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, né possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata. 3.   Nei casi di cui all’articolo 31, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare tutti i produttori interessati ad utilizzare i terreni messi a riposo a fini di alimentazione animale per l’anno della domanda unica. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le superfici a riposo per le quali è stata concessa l’autorizzazione non siano utilizzate a scopo lucrativo e, in particolare, affinché non sia venduto alcun foraggio prodotto su tali superfici a riposo. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione e la relativa motivazione.» 14) Gli articoli 33, 34, 39, 41 e 43 sono soppressi. 15) All’articolo 48, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri che applicano l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano, al più tardi il 7 giugno 2009, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare la descrizione delle condizioni di ammissibilità e i settori interessati, nonché le risorse finanziare stanziate.» 16) Il capitolo 6 bis è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 6 bis NUOVI STATI MEMBRI Applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie Articolo 48 bis Disposizioni generali 1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie. 2.   Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 è inteso come riferimento all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 73/2009. 3.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il nuovo Stato membro può fissare un periodo rappresentativo che precede il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 4.   Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento al “periodo di riferimento” è inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o al periodo di riferimento di cui all’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009. Articolo 48 ter Assegnazione iniziale di diritti all’aiuto 1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri fissano il numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto di cui al suddetto paragrafo, in base al numero di ettari dichiarati ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i nuovi Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 in base al numero di ettari dichiarati per l’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili, fissati conformemente al primo comma, un nuovo Stato membro può riassegnare, totalmente o parzialmente, gli importi corrispondenti agli ettari che non sono stati dichiarati a titolo di complemento per ciascuno dei diritti all’aiuto concessi il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. L’importo complementare è calcolato dividendo l’importo interessato per il numero di diritti all’aiuto che sono stati concessi. 3.   Il valore e il numero dei diritti all’aiuto concessi sulla base delle dichiarazioni presentate dagli agricoltori ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sono considerati provvisori. Il valore e il numero definitivi vengono stabiliti al più tardi il 1o aprile dell’anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, dopo l’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004. 4.   Se uno Stato membro ricorre alla facoltà prevista all’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, esso può, a decorrere dall’anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili al beneficio del regime, alla fissazione provvisoria del numero di ettari di cui allo stesso paragrafo e ad una verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 6. Fatto salvo il disposto dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore dei diritti viene calcolato dividendo l’importo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero complessivo dei diritti assegnati ai sensi del presente paragrafo. 5.   L’agricoltore è informato dei diritti provvisori almeno un mese prima della data limite per la presentazione delle domande fissata a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. 6.   Il richiedente dimostra, conclusivamente per lo Stato membro, che, alla data di presentazione della sua domanda di diritti all’aiuto, egli è agricoltore ai sensi dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009. 7.   Uno Stato membro può decidere di fissare una dimensione minima per azienda in termini di superficie agricola per la quale si può esigere la fissazione di diritti all’aiuto. Tuttavia, questa dimensione minima non può eccedere i limiti stabiliti all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009. Non è stabilita alcuna dimensione minima per la fissazione dei diritti all’aiuto soggetti alle condizioni speciali di cui all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 73/2009, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento. 8.   Uno Stato membro può decidere che la domanda relativa alla fissazione definitiva dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 5 possa essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento a titolo del regime di pagamento unico. Articolo 48 ter bis Assegnazione di diritti speciali In deroga all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, ai fini del calcolo dell’attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero di animali che l’agricoltore detiene nel corso del periodo stabilito dallo Stato membro è convertito in UBA in base alla seguente tabella di conversione: Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte 1,0 UBA Bovini maschi e giovenche di età compresa fra i 6 e i 24 mesi 0,6 UBA Bovini di sesso maschile e femminile di età inferiore a 6 mesi 0,2 UBA Ovini 0,15 UBA Caprini 0,15 UBA L’articolo 30, paragrafi 3, 4 e 5, del presente regolamento si applica ai fini del controllo dell’attività agricola minima nei nuovi Stati membri. Articolo 48 ter ter Notifica della decisione Allorché un nuovo Stato membro prevede di mettere fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie conformemente all’articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, esso comunica alla Commissione, entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le modalità di applicazione di quest’ultimo, incluse le opzioni di cui all’articolo 55, paragrafo 3, e agli articoli 57, 59 e 61 del suddetto regolamento, nonché i criteri oggettivi in base ai quali sono state prese le decisioni.» 17) È aggiunto il seguente capitolo 6 quinquies: «CAPITOLO 6 quinquies VINO Sezione 1 Trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico Articolo 48 decies Disposizioni generali 1.   Ai fini della fissazione dell’importo e della determinazione dei diritti all’aiuto nell’ambito del trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico, l’allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica fatte salve le disposizioni specifiche dell’articolo 48 undecies del presente regolamento e, qualora lo Stato membro abbia fatto ricorso all’opzione prevista all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003, le disposizioni dell’articolo 48 duodecies del presente regolamento. 2.   Ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico, gli Stati membri possono procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili a partire dal 1o gennaio 2009. 3.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 12 del presente regolamento al settore del vino, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l’anno in cui lo Stato membro determina gli importi e gli ettari ammissibili di cui all’allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Articolo 48 undecies Disposizioni specifiche 1.   Se, alla data limite per la presentazione delle domande di determinazione dei diritti all’aiuto fissata conformemente al presente regolamento, un agricoltore non possiede diritti all’aiuto o possiede soltanto diritti sottoposti a condizioni particolari, i diritti all’aiuto che gli sono assegnati per il vino vengono calcolati conformemente all’allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Il disposto del primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti all’aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l’anno del trasferimento dai programmi di sostegno. 2.   Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati diritti all’aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all’aiuto fissato conformemente al presente regolamento, il valore e il numero dei diritti all’aiuto in suo possesso sono ricalcolati nel modo seguente: a) il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009; b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che detiene e dell’importo di riferimento, calcolato a norma dell’allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma. Nel calcolo di cui al presente paragrafo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all’aiuto sottoposti a condizioni particolari. 3.   I diritti all’aiuto ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico fissato conformemente al presente regolamento sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Articolo 48 duodecies Attuazione regionale 1.   Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all’aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili assegnati ai vigneti. Il valore dei diritti all’aiuto è calcolato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Il primo anno di applicazione per il settore vinicolo ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, o dell’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 è il 2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all’allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Sezione 2 Estirpazione Articolo 48 terdecies Media regionale Ai fini della determinazione del valore dei diritti all’aiuto in applicazione dell’allegato IX, parte B (regime di estirpazione) del regolamento (CE) n. 73/2009, la media regionale è stabilita dallo Stato membro al livello territoriale più appropriato. Essa è stabilita ad una data fissata dallo Stato membro e può essere riveduta ogni anno; è basata sul valore dei diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori della zona interessata. Essa non è differenziata per settore di produzione.» 18) L’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.
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Utilizzo essenzialmente agricolo (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/370) — Testo vigente | Portale Normativo