Art. 1

In vigore dal 4 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ad eccezione del settore lattiero-caseario, non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un’organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).»; 2) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Le revisioni dei piani strategici nazionali in virtù dell’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono una revisione degli elementi pertinenti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento connessi alle priorità ivi previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, e in particolare i principali obiettivi quantificati. La strategia nazionale precisa il contributo approssimativo e indicativo del FEASR, di cui all’articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, assegnato nello Stato membro a ciascuna delle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e contiene le opportune spiegazioni relative all’assegnazione.»; 3) all’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui agli articoli 16 e 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all’allegato II del presente regolamento.»; 4) all’articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la revisione si riferisce alla prima attuazione dell’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.»; b) è aggiunta la seguente lettera e): «e) la revisione inserisce un effetto potenziale supplementare, non elencato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1698/2005, connesso alle priorità indicate nell’articolo 16 bis dello stesso regolamento.»; 5) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure e tipi di operazioni, eliminare misure esistenti e tipi di operazioni, modificare le eccezioni previste all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o gli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»; 6) è inserito il seguente articolo 24 bis: «Articolo 24 bis Il piano aziendale di cui all’articolo 35 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005: a) descrive gli aspetti principali della ristrutturazione prevista, compresa la diversificazione in attività estranee all’agricoltura; b) individua obiettivi specifici.»; 7) all’articolo 27, paragrafo 6, il primo comma è soppresso; 8) all’articolo 46 è aggiunto il seguente comma: «Il presente articolo si applica anche agli impegni interessati dall’abolizione delle misure di ritiro dalla produzione in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta del beneficiario possono essere autorizzati adeguamenti di tali impegni anche qualora non sia prevista una clausola di revisione.»; 9) all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50 % dell’aiuto pubblico connesso all’investimento.»; 10) all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I programmi di sviluppo rurale possono comprendere pagamenti concessi dagli Stati membri per lo sviluppo rurale, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del suddetto regolamento, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.»; 11) nella sezione 4 «Sorveglianza e valutazione» è inserito il seguente articolo 59 bis: «Articolo 59 bis Ai fini dell’articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le proposte di modifiche sostanziali comprendono le modifiche per le quali è obbligatoria una decisione della Commissione e le modifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, eccettuate le modifiche delle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o degli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»; 12) all’articolo 62, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Per le misure comprendenti i tipi di operazioni precisati all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli indicatori di prodotto e gli obiettivi indicativi per gli indicatori di prodotto sono ripartiti per tipo di operazioni.»; 13) all’articolo 63, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La Commissione deve essere preventivamente informata di questo tipo di trasmissione.»; 14) gli allegati I, II, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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