Art. 1
In vigore dal 30 apr 2009
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
1)
L’articolo 183, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria d’entrata su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria d’entrata consta di più di un articolo, il documento di sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.»;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’entrata di cui all’allegato 30 bis.»
2)
All’articolo 340 ter è aggiunto il seguente punto 6 bis:
«6 bis)
“Documento d’accompagnamento transito/sicurezza”, il documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria d’entrata o d’uscita.»
3)
L’articolo 358 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. A seguito dello svincolo delle merci, il trasporto delle merci in regime di transito comunitario è accompagnato dal documento d’accompagnamento transito o dal documento di accompagnamento transito/sicurezza. Esso è conforme al modello e ai dati del documento di accompagnamento transito figuranti nell’allegato 45 bis o, qualora oltre ai dati di transito siano forniti anche i dati di cui all’allegato 30 bis, al modello e ai dati del documento d’accompagnamento transito/sicurezza riportati nell’allegato 45 sexies e l’elenco di articoli transito/sicurezza di cui all’allegato 45 septies. Tale documento viene messo a disposizione dell’operatore secondo una delle seguenti modalità:»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la dichiarazione consti di più di un articolo, il documento d’accompagnamento transito di cui al paragrafo 2 è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 ter e il documento d’accompagnamento transito/sicurezza di cui al paragrafo 2 è sempre integrato dalla distinta degli articoli riportata nell’allegato 45 septies. Tale distinta fa parte integrante del documento d’accompagnamento transito o del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.»
4)
All’articolo 787, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione d’esportazione non funzioni, le autorità doganali accettano una dichiarazione d’esportazione su supporto cartaceo purché sia redatta in uno dei seguenti modi:
a)
a mezzo di un formulario conforme al modello figurante negli allegati da 31 a 34 integrato da un documento sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 decies e da una distinta degli articoli sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 undecies;
b)
a mezzo di un documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 duodecies e di una distinta degli articoli esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 terdecies.
Il formulario contiene l’elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura d’esportazione.»
5)
L’articolo 796 bis è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 i termini «allegato 45 quater» sono sostituiti da «allegato 45 octies».
b)
Al paragrafo 2 i termini «allegato 45 quinquies» sono sostituiti da «allegato 45 nonies».
6)
Nell’articolo 796 quater, secondo comma, i termini «allegato 45 quater» sono sostituiti da «allegato 45 octies».
7)
L’articolo 842 ter, paragrafo 3, è modificato come segue:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria di uscita su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria di uscita consta di più di un articolo, il documento sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.»;
b)
è aggiunto il seguente terzo comma:
«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’uscita di cui all’allegato 30 bis.»
8)
Nell’articolo 183, nell’articolo 359, paragrafi 1 e 4, nell’articolo 360, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 361, paragrafi 3 e 4, nell’articolo 406, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 408, paragrafo 1, lettera d), nell’articolo 454, paragrafo 4, nell’articolo 454 ter, paragrafi 2 e 4, nell’articolo 455, paragrafo 1, e nell’articolo 457 ter, paragrafi 2 e 3, le parole «documento d’accompagnamento transito» sono sostituite da «documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza».
9)
L’allegato 37 quinquies è modificato come segue:
a)
al punto 3.1, terzo trattino, le parole «documento d’accompagnamento transito (DAT)» sono sostituite dalle parole «documento d’accompagnamento transito (DAT) — documento d’accompagnamento transito/sicurezza (DATS)»;
b)
ai punti 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 e 30.1, l’acronimo «DAT» è sostituito da «DAT/DATS»;
c)
al punto 3.2, le parole «allegati 37 e 45 bis» sono sostitute da «allegati 37, 45 bis e 45 sexies».
10)
Gli allegati 45 quater e 45 quinquies sono soppressi.
11)
È inserito l’allegato 45 sexies di cui all’allegato I del presente regolamento.
12)
È inserito l’allegato 45 septies di cui all’allegato II del presente regolamento.
13)
È inserito l’allegato 45 octies di cui all’allegato III del presente regolamento.
14)
È inserito l’allegato 45 nonies di cui all’allegato IV del presente regolamento.
15)
È inserito l’allegato 45 decies di cui all’allegato V del presente regolamento.
16)
È inserito l’allegato 45 undecies di cui all’allegato VI del presente regolamento.
17)
È inserito l’allegato 45 duodecies di cui all’allegato VII del presente regolamento.
18)
È inserito l’allegato 45 terdecies di cui all’allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni
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