Art. 1

In vigore dal 23 apr 2009
Il regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le modifiche alla metodologia del SEC 95, destinate a chiarire e a migliorarne il contenuto, sono adottate dalla Commissione, a condizione che esse non ne cambino i concetti di base, che non richiedano risorse supplementari per la loro esecuzione e non siano causa di aumento delle risorse proprie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»; 2) all’articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro i limiti stabiliti dall’, paragrafo 2, i cambiamenti — nuove tabelle, nuovi paesi e/o regioni interessate — nei dati richiesti dagli Stati membri sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (“il comitato”). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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