Art. 1

Modifiche

In vigore dal 23 apr 2009
Modifiche Il regolamento (CE) n. 1172/98 è modificato come segue: 1) all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati sono stabiliti dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Precisione dei risultati I metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni devono essere concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino requisiti minimi di precisione, che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. I requisiti di precisione sono adottati dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»; 3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all’occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati, sono fissate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; 4) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Diffusione dei risultati Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; 5) l’articolo 9 è soppresso; 6) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»
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Modifiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/399) — Testo vigente | Portale Normativo