Art. 1
Modifiche
In vigore dal 23 apr 2009
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:
1)
l'articolo 4 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 6, l'alinea è sostituito dal seguente:
«6. In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nella Comunità:»;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell’introduzione nella Comunità, sono accordate dalla Commissione deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, per autorizzare l’esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
2)
l'articolo 5 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nella Comunità tramite una licenza d’importazione rilasciata da un altro Stato membro, l’organo di gestione deve consultare preliminarmente l’organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. La Commissione stabilisce le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
b)
al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
L’organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;
3)
l'articolo 7 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
La Commissione stabilisce i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
Se il documento di cui alla lettera b) non è stato rilasciato prima dell’esportazione o della riesportazione, l’esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
c)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
Oggetti personali e domestici
Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.
4.
Istituzioni scientifiche
I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un’etichetta il cui modello sia stato fissato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ovvero un’etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.»;
4)
all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione può definire deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
5)
all’articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all’introduzione nella Comunità in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
6)
all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
7)
all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In casi eccezionali e conformemente a criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l’introduzione nella Comunità ovvero l’esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;
8)
l'articolo 15 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 4 è modificato come segue:
i)
alla lettera a), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;
ii)
alla lettera c), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica le informazioni richieste, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;
9)
l'articolo 18 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.»;
10)
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
1. La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
La Commissione stabilisce il modello dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.
3. La Commissione definisce condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:
a)
il rilascio, la validità e l’uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10;
b)
l’uso di certificati fitosanitari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, punto i);
c)
la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l’identificazione e garantire l’osservanza delle disposizioni.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.
4. La Commissione adotta, se necessario, ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.
5. La Commissione procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell’allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.»;
11)
all’articolo 21, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione, due mesi prima dell’applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ed in accordo con il gruppo di consulenza scientifica:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:398:oj#art-1