Art. 21
Trasporti commerciali effettuati da enti pubblici
In vigore dal 23 apr 2009
Trasporti commerciali effettuati da enti pubblici
La presente convenzione si applica ai trasporti commerciali effettuati dagli Stati o dagli enti pubblici in virtù di un contratto di trasporto quale definito nell'.
[ del protocollo del 2002 della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio]
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