Art. 11

Esonero e limiti di responsabilità dei sottoposti del vettore

In vigore dal 23 apr 2009
Esonero e limiti di responsabilità dei sottoposti del vettore Il sottoposto o incaricato del vettore o del vettore di fatto nei cui confronti sia promossa un'azione di risarcimento per un danno contemplato dalla presente convenzione può, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, avvalersi delle stesse cause di esonero e degli stessi limiti di responsabilità invocabili dal vettore o dal vettore di fatto in virtù della presente convenzione.
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