Art. 1
In vigore dal 23 apr 2009
Al capitolo 19 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è integrata la nota complementare che segue:
«3.
La sottovoce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:332:oj#art-1