Art. 2

In vigore dal 20 apr 2009
È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato II, alle condizioni ivi specificate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:322:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo