Art. 1
Modifiche del programma
In vigore dal 17 apr 2009
L’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Modifiche del programma
1. Le modifiche del programma approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a)
i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;
b)
gli effetti della modifica previsti;
c)
le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.
Tranne nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, la Grecia presenta le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Tali domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1o agosto di ogni anno.
Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, la Grecia applica le modifiche richieste a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della domanda di modifica.
Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.
Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa la Grecia e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.
2. In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte della Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006:
a)
l’inserimento nel programma di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e
b)
l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.
Le modifiche in tal modo approvate si applicano a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla loro notifica.
3. La Grecia è autorizzata a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:
a)
per quanto riguarda il bilancio preventivo di approvvigionamento, le modifiche delle quantità di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento e di conseguenza l’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ciascuna gamma di prodotti;
b)
nel caso del sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura; e
c)
modifiche derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*1) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell’aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi.
Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse devono essere debitamente spiegate e giustificate e possono essere attuate non più di una volta all’anno tranne nei seguenti casi:
a)
forza maggiore e circostanze eccezionali;
b)
modifica dei quantitativi di prodotto che rientrano nel regime di approvvigionamento;
c)
modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
d)
trasferimenti finanziari all’interno delle misure di sostegno alla produzione. Queste ultime modifiche, tuttavia, devono essere notificate entro il 30 aprile dell’anno seguente l’anno civile al quale si riferisce la dotazione finanziaria modificata.
(*1)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»
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Storico versioni
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