Art. 1

Termini per la semina

In vigore dal 17 apr 2009
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue: 1) all’, la lettera h) è soppressa; 2) l’ è modificato come segue: a) al paragrafo 1, primo e secondo comma, il riferimento all’, lettera h), è soppresso; b) al paragrafo 2, primo comma, il riferimento all’, lettera h), è soppresso; 3) all’articolo 4 il riferimento all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è soppresso; 4) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Termini per la semina Per poter beneficiare dell’aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi: a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, la Francia, l’Italia e il Portogallo; b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003»; 5) il capitolo 9 «Aiuto regionale specifico per i seminativi» è soppresso; 6) al capitolo 13, la sezione 2 «Premio di destagionalizzazione» (articoli 96, 97 e 98), l’articolo 117, la sottosezione 2 «Regime di pagamento per l’estensivizzazione» della sezione 4 (articoli 118 e 119), la sezione 6 «Pagamenti supplementari» (articolo 125) e l’articolo 133 sono soppressi; 7) l’articolo 126 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) il terzo comma è soppresso; ii) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L’anticipo può essere versato soltanto anteriormente al 16 ottobre dell’anno civile per il quale è chiesto il premio»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il saldo del premio verte su un importo pari alla differenza tra l’anticipo versato e il premio cui l’agricoltore ha diritto.»; 8) all’articolo 127, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l’anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.»; 9) l’articolo 130 è sostituito dal seguente: «Articolo 130 Determinazione delle quote latte individuali Fino al termine del settimo periodo di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*1), in deroga all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell’articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell’applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, il 1o aprile è la data che determina il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 10) all’articolo 131, il paragrafo 6 è soppresso; 11) al capitolo 14, gli articoli 136, 137 e 138 sono soppressi; 12) all’articolo 140, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per il 2009 il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati in Bulgaria e in Romania, a norma dell’allegato VIII, sezione I, punto E, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»; 13) all’articolo 143, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I terreni ritirati dalla produzione nell’ambito dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere utilizzati, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del medesimo regolamento, per la produzione di materie prime utili per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano o animale alle condizioni di cui al presente capitolo.»; 14) all’articolo 145, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi materia prima agricola, fatta eccezione per i seminativi di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere coltivata sulle superfici ritirate dalla produzione conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, di tale regolamento.»; 15) all’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), le parole introduttive sono sostituite dalle seguenti: «utilizzare materie prime agricole definite fatta eccezione per i seminativi di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, a condizione che siano messe in atto tutte le misure di controllo adeguate.»; 16) all’articolo 147, il paragrafo 5 è soppresso; 17) l’articolo 149 è soppresso; 18) all’articolo 158, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando la destinazione d’uso di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell’articolo 152.»; 19) all’articolo 159, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’obbligo di trasformare a titolo principale i quantitativi di materia prima nei prodotti finiti indicati nel contratto e la realizzazione della trasformazione entro il 31 luglio del secondo anno successivo all’anno di raccolta della materia prima, costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»; 20) all’allegato XVI il dato relativo alla Spagna è sostituito da «6 500»; 21) all’allegato XVIII sono soppressi i punti 2 «Premio di destagionalizzazione», 4 «Pagamento per l’estensivizzazione» e 5 «Premio esente dal coefficiente di densità»; 22) all’allegato XXI il dato relativo alla superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie per la Slovacchia è sostituito da «1 880».
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