Art. 1

In vigore dal 15 apr 2009
Gli acquisti all’intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono sospesi fino al 31 agosto 2009. Il quantitativo totale delle offerte di latte scremato in polvere all’intervento, che le autorità competenti degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun venditore a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001 il 14 aprile 2009 è accettato, moltiplicato per una percentuale unica del 64,2749 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino. Le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 15 aprile 2009 o successivamente a tale data, fino al 31 agosto 2009, sono respinte.
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