Art. 2

In vigore dal 15 apr 2009
L'allegato III A è rivisto, se del caso, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare per tenere conto delle informazioni fornite dai paesi cui non si applica la decisione OCSE in merito alla loro capacità tecnica di recuperare rifiuti e delle prove che la gestione dei rifiuti avviene in condizioni equivalenti a quelle dei paesi cui si applica la decisione OCSE.
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