Art. 2
In vigore dal 8 apr 2009
1. Il modulo del certificato di cui all’ è redatto in lingua inglese ed è stampato su carta bianca di formato 210 × 296 mm. Ciascun certificato è contrassegnato da un numero d'ordine attribuito dall'autorità emittente. Lo Stato membro di esportazione può esigere che i certificati rilasciati sul proprio territorio siano redatti, oltre che in inglese, anche nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.
2. Ciascun certificato è compilato in un originale e in almeno due copie, recanti lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono completati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere completati con inchiostro e in stampatello.
Storico versioni
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