Art. 1
In vigore dal 8 apr 2009
1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 27 marzo 2009, a partire dalle ore 13, fino al 3 aprile 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 18,527184 %.
2. Per il sottoperiodo contingentale in corso è sospeso il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 aprile 2009 nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.
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