Art. 1
In vigore dal 7 apr 2009
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e classificate al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originarie dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto indicate è la seguente:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Armenia
Società per azioni chiusa Rusal-Armenal
20,0 %
A943
Tutte le altre società
20,0 %
A999
Repubblica popolare cinese
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd
10,7 %
A944
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd
28,3 %
A945
Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd
31,9 %
A946
Tutte le altre società
42,9 %
A999
Brasile
Companhia Brasileira de Aluminio
25,9 %
A947
Tutte le altre società
25,9 %
A999
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società nella Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti specificati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. La commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:287:oj#art-1