Art. 1
In vigore dal 7 apr 2009
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:
1)
all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;
b)
è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.»;
2)
all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:
«La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma.»;
3)
all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.
In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:
a)
le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;
b)
l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;
c)
nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.»;
4)
l'articolo 78 è modificato come segue:
a)
l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:
«Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo.»;
b)
all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;
c)
all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza.»;
5)
all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;
b)
per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;
c)
per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo del FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del FESR al programma operativo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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