Art. 37

Valutazione

In vigore dal 6 apr 2009
Valutazione Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno entro il 15 settembre una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT ogni anno entro il 15 ottobre una relazione dettagliata sull’attuazione della raccomandazione dell’ICCAT 08-05.
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Valutazione (Art. 37 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo