Art. 1
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
In vigore dal 2 apr 2009
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Per la campagna 2009/2010, che ha inizio il 1o ottobre 2009 e termina il 30 settembre 2010, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
a)
paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (3), il Montenegro, l’Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b)
territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l’isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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