Art. 1

In vigore dal 26 mar 2009
Il regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue. 1) All’, primo comma, i termini «articolo 21» sono sostituiti dai termini «articolo 25». 2) L’articolo 10 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 % per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.»; ii) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all’adeguamento si applica il coefficiente 0,971.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri stabiliscono l’adeguamento delle consegne a livello nazionale conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1). (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.» " 3) All’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente frase: «Tuttavia, le relazioni di ispezione sono completate entro dodici mesi dalla scadenza del periodo in questione negli Stati membri in cui si applica l’articolo 22, paragrafo 1, lettere a bis) e b bis).» 4) All’articolo 22, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) il 2 % dei produttori per ogni periodo di dodici mesi; o a bis) l’1 % dei produttori negli Stati membri in cui il volume totale adeguato delle consegne è stato inferiore al 95 % della parte della quota nazionale attribuita alle consegne nel corso di ognuno dei tre precedenti periodi di dodici mesi; e b) il 40 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l’adeguamento per il periodo in questione; o b bis) il 20 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l’adeguamento negli Stati membri in cui il volume totale adeguato delle consegne è stato inferiore al 95 % della parte della quota nazionale attribuita alle consegne nel corso di ciascuno dei tre periodi precedenti di dodici mesi; e». 5) All’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Anteriormente al 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007: a) i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei singoli produttori fra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette; b) la ripartizione tra consegne e vendite dirette della quota versata alla riserva nazionale conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o aprile del periodo di dodici mesi in questione.» 6) All’articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l’utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. La relazione contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. La relazione indica eventualmente il numero di produttori che contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze e precisa il numero di eventuali casi per i quali non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell’incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1o dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come pendenti.» 7) All’allegato I, il punto 1.8 è sostituito dal seguente: «1.8. Adeguamento delle consegne in base al tenore di grassi: a) quantitativo di consegne adeguate al rialzo (in chilogrammi); b) adeguamento totale al rialzo (in chilogrammi); c) quantitativo di consegne adeguate al ribasso (in chilogrammi); d) adeguamento totale al ribasso (in chilogrammi).»
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