Art. 4
In vigore dal 20 mar 2009
1. Affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
2. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, trasmesse dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, sono corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
Fax +32 22956505
Storico versioni
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