Art. 1
In vigore dal 19 mar 2009
In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, la data del 25 settembre 2008 dev’essere utilizzata per determinare il tasso di restituzione applicabile allo zucchero consegnato in base all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento nel periodo dal 1o al 25 settembre 2008.
Storico versioni
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