Art. 1

In vigore dal 19 mar 2009
All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 1, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere presentate domande di aiuto per una determinata campagna dopo il 30 aprile successivo alla fine di detta campagna.»
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