Art. 1
In vigore dal 18 mar 2009
Nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, il titolo e il punto 1 vanno sostituiti da quanto segue:
«C. Requisiti specifici riguardanti i gruppi da riproduzione di Gallus gallus e tacchini da riproduzione
1.
Le misure descritte ai punti da 3 a 5 devono essere prese ogniqualvolta l’analisi dei campioni prelevati ai sensi della parte B o ai sensi dei programmi di prova di cui agli allegati dei regolamenti (CE) n. 1003/2005 (*1) e (CE) n. 584/2008 (*2) della Commissione, riveli la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in un gruppo da riproduzione di Gallus gallus o di tacchini da riproduzione, nelle circostanze di cui al punto 2.
(*1)
GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12."
(*2)
GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.»
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