Art. 1
In vigore dal 13 mar 2009
1. In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2160/2003, tale regolamento non si applica ai branchi di polli da carne e di tacchini qualora il produttore intenda solo fornire piccole quantità di carni fresche, quali definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ottenute da tali branchi:
a)
ai consumatori finali; o
b)
al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente tali carni ai consumatori locali.
2. Gli Stati membri emanano le norme nazionali che disciplinano la fornitura di carni fresche da parte del produttore, di cui al paragrafo 1, affinché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 sia raggiunto.
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