Art. 1

In vigore dal 11 mar 2009
La frequenza della compilazione delle statistiche pluriennali e la ripartizione dei risultati di cui agli del regolamento (CE) n. 295/2008 sono specificate nelle serie di dati di cui all'allegato I del presente regolamento. Gli Stati membri elaborano tali serie di dati per l'anno di riferimento 2008 e per gli anni successivi.
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