Art. 12

Qualità statistica

In vigore dal 11 mar 2009
Qualità statistica 1.   Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità: a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto; d) «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti); e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi. 2.   Nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.
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Qualità statistica (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/223) — Testo vigente | Portale Normativo