Art. 1

Riservatezza statistica

In vigore dal 11 mar 2009
Il regolamento (CE) n. 638/2004 è modificato come segue: 1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; 2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; 3) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat: a) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*1), nello Stato membro di spedizione che: i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci o, in mancanza di ciò; che ii) spediscono o provvedono alla spedizione delle merci, o, in mancanza di ciò; che iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione; o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE; e b) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE nello Stato membro d'arrivo che: i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che ii) consegnano o provvedono alla consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna; o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE.»; (*1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1." 4) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) almeno una volta al mese, gli elenchi dei soggetti passivi che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascun soggetto passivo a fini fiscali;»; 5) all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il numero di identificazione individuale attribuito al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h), sono definite nell'allegato. Se necessario, la Commissione precisa le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; 6) l'articolo 10 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat saranno fissate ad un livello tale da garantire la copertura di almeno il 97 % del totale delle spedizioni e di almeno il 95 % del totale degli arrivi del soggetto passivo dello Stato membro in questione. La Commissione adegua i tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione definisce le condizioni per la fissazione di dette soglie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Le condizioni sono definite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; 7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Riservatezza statistica Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.»; 8) l'articolo 12 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; b) al paragrafo 2, è aggiunto quanto segue: «I risultati delle stime devono conformarsi ai criteri definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente secondo le attività economiche svolte dall'impresa, in base alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), e in base alla classe di dimensione misurata in termini di numero di impiegati. Tali statistiche sono compilate mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (*3), con le statistiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Le disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. (*2)   GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1." (*3)   GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.»;" 9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Qualità 1.   Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di qualità: a) “pertinenza”: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) “accuratezza”: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; c) “tempestività”: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto; d) “puntualità”: l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti); e) “accessibilità” e “chiarezza”: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) “comparabilità”: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) “coerenza”: la possibilità di combinare i dati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite. 3.   Allorché i criteri di qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse. 4.   La Commissione stabilisce eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; 10) all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; 11) all'allegato, sezione 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:222:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo