Art. 6
In vigore dal 11 mar 2009
1. Entro il 1o gennaio 1993 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sul metodo con cui vengono desunti i dati relativi alle catture nonché sulla rappresentatività e affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.
3. Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l’attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse con l’applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all’anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:218:oj#art-6