Art. 1

In vigore dal 6 mar 2009
Gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso sono sospesi fino al 31 agosto 2009. Il quantitativo totale delle offerte di burro all’intervento, che le autorità competenti degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun venditore a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008 il 4 marzo 2009 è accettato, moltiplicato per una percentuale unica del 65,0821 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino. Le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 5 marzo 2009 o successivamente a tale data, fino al 31 agosto 2009, sono respinte.
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