Art. 2

In vigore dal 26 feb 2009
1.   Il regolamento adottato in applicazione dell’ si applica per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore. 2.   Il regolamento adottato in applicazione dell’ può essere abrogato o emendato in caso di modifica di uno degli elementi fondamentali che ne hanno determinato l’adozione.
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