Art. 1
Prove di arrivo a destinazione
In vigore dal 26 feb 2009
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:
1)
l’articolo 4 quater è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4 quater
Prove di arrivo a destinazione
1. Quando alcune destinazioni non sono ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isogloucosio fuori quota, occorre fornire la prova del fatto che le formalità doganali per l’importazione in destinazioni ammissibili siano state espletate, mediante presentazione dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.
2. Se l’esportatore non può ottenere i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche dopo aver adottato le misure del caso, i prodotti sono considerati importati in un paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti:
a)
copia del documento di trasporto;
b)
attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta a norma degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l’attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
c)
documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all’esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell’esportatore aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.
3. Nel caso di esportazioni di zucchero e/o isoglucosio fuori quota in quanto aiuto alimentare destinate ad un’organizzazione internazionale o ad un organismo internazionale, i prodotti si considerano importati in un paese terzo su presentazione di un attestato di presa in consegna rilasciato da un’organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro di esportazione nel quale le merci costituiscono un aiuto alimentare.»;
2)
all’articolo 17 si aggiunge il punto seguente:
«d)
i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ai sensi dell’articolo 7, suddivisi tra zucchero ed isoglucosio.»;
3)
all’articolo 19, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
«3.
I quantitativi di zucchero importati da paesi terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92; la notifica deve essere mensile; essa deve essere trasmessa non oltre la fine del secondo mese civile successivo al mese in questione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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